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FAQ

Quali sono i familiari fiscalmente a carico nel 2016?

Elenco dei familiari che possono essere considerati fiscalmente a carico e le condizioni per ottenere le detrazioni in UNICO PF 2016 e nel 730/2016.
Nelle dichiarazioni dei redditi 2016, relative all'anno di imposta 2015, si può beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, purchè questi ultimi rispettino il requisito di non superare un reddito complessivo di 2.840, 51 euro. Di seguito l'elenco dei familiari considerabili fiscalmente a carico e le voci che vanno comprese ai fini del calcolo del limite di reddito.
Il coniuge e i figli
I familiari che possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero sono:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
L'unico requisito che questi soggetti devono soddisfare per rientrare nell'elenco dei familiari fiscalmente a carico è il possesso nell'anno d'imposta di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Infatti la detrazione, al superamento di questa cifra non spetta neppure in parte, anche nel caso in cui il reddito sia stato percepito unicamente negli ultimi mesi dell'anno.
Gli altri familiari
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.
Il limite di reddito di 2.840,51 euro
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere sommate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

A quanto ammonta la detrazione per "altri familiari" a carico?

Qual'è la detrazione prevista nel 730/2016 e in UNICOPF 2016 per gli "altri familiari a carico"? Elenco dei familiari compresi e calcolo della detrazione
Prima di presentare il calcolo per la detrazione prevista ai fini dell'imposta IRPEF per gli "altri familiari" a carico, occorre chiarire chi può rientrare in tale categoria.
Gli altri familiari
Possono essere considerati a carico oltre ai figli e al coniuge non separato anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Calcolo della detrazione
La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
Si tratta di una detrazione teorica in quanto la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro, ovvero:
750 x (80.000 – reddito complessivo) (1) : 80.000
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Se il rapporto è pari a 0, minore di 0 o uguale a 1, la detrazione non compete.
Negli altri casi, ovvero se il rapporto è maggiore di 0 ma minore di 1 il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

A chi può essere destinato l'otto per mille dell'IRPEF dovuta?

Nei 730/2016 e in UNICOPF 2016 si può destinare l'8 per mille dell'imposta dovuta allo Stato o alle istituzioni religiose. Di seguito l'elenco.
Dal 2015 ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Il contribuente può scegliere di destinare l'8 per mille dell'IRPEF:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
- all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
Per il 730/2016, la scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.
Per Unico PF 2016, bisogna indicare la scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta, se non si firma, l’otto per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate.

Nel 2016 è detraibile la fattura del notaio per il mutuo?

Nella dichiarazione 730/2016 o in UNICOPF 2016 si può detrarre la fattura del notaio sostenuta per il mutuo relativo all'abitazione principale? Quando si stipula un contratto di mutuo per l'abitazione principale (sia per l'acquisto che per la costruzione della stessa) è possibile calcolare la detrazione al 19% sulle spese assolutamente necessarie per la stipula del contratto stesso. Per quanto riguarda la fattura emessa dal notaio per il contratto di mutuo relativo all'abitazione prima casa del contribuente, è detraibile al 19%: 1. l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) (*) 2. le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. (*) Attenzione: se la fattura del notaio riporta sia l'onorario per la stipula del contratto di mutuo che le spese sostenute per il contratto di compravendita è necessario che i due importi siano dichiarati separatamente in fattura, in quanto solo le prime danno diritto alla detrazione. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro, comprensivi di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Gli altri oneri accessori al mutuo detraibili In generale,come ricordato sopra gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Pertanto sono compresi anche: le spese di perizia; le spese di istruttoria; la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; la penalità per anticipata estinzione del mutuo; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera; l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca; l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. Viceversa, non danno diritto alla detrazione: le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato; le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari); l’onorario del notaio per il contratto di compravendita; le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Come va redatta la perizia nella rivalutazione per i terreni?

La Legge di stabilità 2016 ha prorogato la rivalutazione di terreni e partecipazioni non possedute in regime di impresa,ma è necessaria una perizia. La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ai commi 889/896 dell'art.1 ha prorogato la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute non in regime di impresa, ma è necessaria una perizia che stabilisca il valore della rivalutazione. La perizia deve: essere redatta entro il termine del 30 giugno essere redatta da determinati soggetti autorizzati essere giurata. In questo articolo analizziamo questi 3 aspetti. Termine ultimo di redazione della perizia per i terreni e le partecipazioni Il termine ultimo per la redazione della perizia dei terreni è categoricamente prima della cessione dello stesso ed entro il 30 giugno 2016. I motivi di tale disciplina risiedono nel fatto che il valore certificato dal perito è assunto come base per le imposte di registro, ipotecarie e catastali e deve pertanto essere indicato nell’atto di cessione. Il termine ultimo per la perizia delle partecipazioni (qualificate o meno) è il 30 giugno 2016, ma può essere eseguita anche dopo la cessione della stessa. Soggetti autorizzati alla redazione della perizia Stabilito il termine ultimo entro cui è necessario asseverare la perizia, bisogna soffermarsi sul fatto che tale documento può essere fatto solo da determinati soggetti autorizzati. In particolare, la perizia sia per i terreni che per le partecipazioni può essere redatta e asseverata solo dai soggetti autorizzati elencati nella tabella seguente: Tipologia Soggetti che possono redigere la perizia Terreni Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili, periti iscritti alla CCiAA Partecipazioni (qualificate e non) Dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCiAA Il giuramento della perizia per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni La perizia che indica il valore del terreno e delle partecipazioni, redatta entro i termini sopra stabiliti da uno dei soggetti autorizzati, deve essere giurata entro il 30 giugno 2016 presso un notaio, un tribunale un giudice di pace.

Chi può beneficiare della rivalutazione di terreni e partecipazioni 2016?

Chi può beneficiare della rivalutazione di terreni e partecipazioni 2016? La legge di stabilità 2016 ha prorogato la possibilità di rivalutazione i terreni e le partecipazioni non in regime di impresa. Vediamo chi sono i beneficiari. La Legge di stabilità 2016 (l.208/2015) nei commi 889-896 dell'art.1, ha prorogato per le tredicesima volta, la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute non in regime di impresa. In particolare, possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui all'art. 67 del Tuir. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti: le persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa; le società semplici le società e gli enti ed equiparate alle società semplici ex art.5 DPR 917/86; quali, ad esempio, le associazioni professionali; gli enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa; soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. Tali soggetti possono rivalutare esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2016 che siano Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di : proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi Partecipazione in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Quando una persona può considerarsi fiscalmente a carico?

Ecco quali sono i redditi da considerare per essere considerati fiscalmente a carico Un familiare è "a carico" quando possiede un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51 Euro al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: - il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni; - le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica; - la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; - il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); - il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

L'alloggio al dipendente: quale rilevanza fiscale?

L'alloggio al dipendente: quale rilevanza fiscale ? La rilevanza fiscale dei fringe benefits: soglia e valore normale per il calcolo. Il caso degli alloggi in uso ai dipendenti I fringe benefits, ovvero beni o servizi concessi al dipendente dal datore di lavoro come forma di retribuzione complementare ("retribuzione in natura“ come previsto dall’art. 2099 terzo comma del codice civile, sono esenti da imposte fino ad una certa soglia, oltre la quale costituiscono reddito imponibile per il lavoratore e per il datore di lavoro è tenuto a versarvi i relativi contributi . Il d.P.R. 617/1986 all’art. 51, comma 3 prevede che i beni ceduti e i servizi prestati non costituiscano reddito imponibile per il lavoratore percettore qualora il valore non superi complessivamente € 258,23 annui. La franchigia deve essere determinata in riferimento a tutte le somme o beni corrisposti ancorché da soggetti diversi nello stesso periodo di imposta. Inoltre la Corte di Cassazione con sentenza n. 11644 del 2004 ha precisato a che tutti i valori erogati in natura, purché non occasionali, compreso anche il valore dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, sono rilevanti ai fini della commisurazione dell’indennità di fine rapporto. Queste componenti di redditi, beni o servizi, sono suscettibili di avere una valutazione economica detta "valore normale". Questo concetto è stato introdotto con decorrenza dall’1 gennaio 1998 ed è disciplinato dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. 917/1986. In precedenza e quindi fino al 31 dicembre 1997 i compensi in natura erano invece tassati in base al “costo specifico”. LA RILEVANZA FISCALE DELL'ALLOGGIO IN USO AL DIPENDENTE Per determinare il “valore convenzionale” da sottoporre a contribuzione previdenziale e fiscale l'articolo 51 del d.p.r. 917-1986 stabilisce che il valore è dato dalla differenza algebrica tra : somma della rendita catastale dell'immobile e delle utenze a carico dell'azienda ( gas,acqua, energia elettrica , telefono ecc.); non si considerano le spese sostenute a titolo di Assicurazione,manutenzione ordinaria, amministrazione dell'immobile e le spese relative ai servizi comuni; importo del canone di locazione pagato dal dipendente. Al valore della rendita catastale si sommano anche le spese inerenti al fabbricato sostenute dal concedente e non rimborsate da parte del dipendente ; Danotare ancora che : se il fabbricato concesso in uso non è ancora iscritto in catasto occorre prendere in considerazione la rendita di unità immobiliari simili già censite. se l'immobile è concesso in affitto con la clausola “dell'obbligo di dimora” (ad esempio custode o portiere) il benefit ricavato con l'applicazione del metodo sopra descritto viene ridotto in misura del 70% ( in pratica si assume per il solo 30 % dell'importo); se il fabbricato concesso in uso al dipendente non è iscritto in catasto per calcolare il benefit occorre fare riferimento alla differenza tra il canone di locazione “ vincolistico ovvero ad equo canone ” o , se del caso , al canone di affitto determinato secondo il regime di mercato e il prezzo effettivamente corrisposto dal dipendente per poter usufruire del fabbricato; Nel caso di immobile è concesso in uso a più dipendenti si potranno avere due diverse situazioni ovvero: se l'alloggio è concesso in via generale a tutti i dipendenti il benefit verrà diviso tra gli stessi in parti eguali ; se invece l'immobile è concesso a ciascun dipendente, secondo un criterio di divisione specifica, il benefit verrà calcolato in maniera proporzionale a quanto stabilito.

Sono detraibili nel 2016 le spese dei veicoli dei disabili?

Le detrazioni, i limiti, le spese.Il punto sull’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità nella dichiarazione 730/2016 e UNICOPF 2016 Nelle dichiarazioni dei redditi 2016, relative all'anno di imposta 2015, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l’acquisto: di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Le caratteristiche della detrazione: La detrazione : spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico, spetta nei limiti di spesa di euro 18.075,99 (*) spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. si può dividere in 4 rate dello stesso importo (*) se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione. A chi spetta la detrazione? La detrazione spetta alla persona con disabilità tuttavia può usufruirne (al suo posto) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In tal caso, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico. La detrazione delle spese di manutenzione La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. La detrazione in caso di vendita del veicolo In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra: l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione l'imposta risultante dall’applicazione dell’agevolazione. Tale differenza non è dovuta se il trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La rivalutazione dei beni di impresa prevede un'imposta sostitutiva?

La Legge di stabilità 2016 ha riproposto la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Vediamo quali sono le imposte da pagare. La Legge di stabilità 2016 (l.208/2015) ai commi 889-896 dell'art.1 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni possedute in regime d'impresa. Tale rivalutazione si perfeziona al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari: al 16% sui beni ammortizzabili; al 12% sui beni non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica rata entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi per l’anno di imposta in cui si è verificata la rivalutazione, pertanto per la rivalutazione effettuata sui beni nel bilancio 2015→l'imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2016. Da notare che in caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva; l’imposta non versata sarà iscritta a ruolo ed è possibile la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Attenzione: a norma del comma 893, art1, L.208/2015 indipendentemente dal versamento dell'imposta sostitutiva, i maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente a partire dal terzo esercizio successivo a quello cui la rivalutazione si riferisce (quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2018). Se i beni o le partecipazioni sono cedute in questo periodo, gli effetti delle rivalutazioni vengono meno, e per valutare plus/minusvalenze si assume il costo prima della rivalutazione, fermo restando il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata.

Qual è la deducibilità della cena di Natale per i dipendenti per il 2016?

Il punto sul corretto trattamento fiscale della cena aziendale natalizia per i dipendenti al 2016 Nel periodo natalizio, è usuale per le imprese e per i professionisti, organizzare cene natalizie per i dipendenti. Ai fini fiscali occorre analizzare se tali spese rientrino o meno nell'ambito delle spese di rappresentanza. Spese per finalità ricreative dei dipendenti Con riferimento al reddito d'impresa, l'articolo 100 del TUIR (D.P.R 917/86) al primo comma stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti sostenute per specifiche finalità di ricreazione o di culto siano deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Con la Risoluzione 34/2004 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo principio è applicato anche nell'ipotesi in cui "detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda"; come ad esempio, un ristorante. Spese per cene natalizie per i dipendenti La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 2009 ha chiarito che non possono essere qualificate come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto non possono considerarsi spese sostenute nell'ambito di un'attività promozionale. Tali spese pertanto rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'articolo 109 comma 5 del TUIR (D.P.R 917/86) Cena natalizie per i dipendenti criteri di deducibilità: nel limite del 75% del reddito (art. 109 TUIR) nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (Art. 110 TUIR) Riferimenti normativi Art. 100 comma 1 TUIR: Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Art. 109, comma 5 TUIR: le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. Circolare 34/2009 punto 4.: Si ritiene, in particolare,che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell’impresa).

Auto: come deduce il costo l'agente di commercio nel 2016?

Auto: come deduce il costo l'agente di commercio nel 2016? La deducibilità dei costi relativi all'acquisto e all'utilizzo dell'autoveicolo da parte dell'agente di commercio e il Super ammortamento per il 2016 In generale l'agente di commercio deduce il costo dell'acquisto auto nella misura dell'80% delle quote di ammortamento, nel limite massimo del costo fiscalmente riconosciuto di euro 25.822,84 (art. 164 TUIR modif. dalla legge 92/2012 e L. 228/2012), l'ammortamento può essere effettuato mediante applicazione del coefficiente del 25% annuo, ridotto a metà per il primo anno. Non sono più consentiti ammortamenti anticipati. Se il bene è acquisito in locazione finanziaria la deducibilità massima prevista dei costi (quota di canone di leasing proporzionale al periodo) è pari ad euro 25.822,84. Vale invece il limite di 3.615,20 per la locazione e il noleggio. Anche per gli altri costi relativi all'auto la deducibilità e fissata all' 80%. - Super ammortamento 2016- Si ricorda che per i beni strumentali nuovi acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016, la Legge di stabilità 2016 ha introdotto il cd. Super ammortamento, che consiste nell’incremento a livello fiscale del 40% del costo di acquisizione. L'agevolazione comprende anche i beni strumentali in leasing.

Quali sono i codici tributo per il versamento dell'IVAFE con F24?

Quali sono i codici tributo per il versamento dell'IVAFE con F24? Ridenominati e istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, con Ris. 27/2013 Con Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 dell'Agenzia delle Entrate sono stati ridenominati e istituiti nuovi codici tributo per il versamento dell'IVAFE. Il pagamento dell’IVAFE segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO” “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA” “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”. In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW. Precedentemente, il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

Che cosa è l'IVAFE? Quando è dovuta?

Che cosa è l'IVAFE? Quando è dovuta? IVAFE è l'Imposta sul Valore delle Attività detenute all'Estero L’Ivafe è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero che grava sulle persone fisiche residenti in Italia che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, presso intermediari esteri e si applica a partire dal periodo di imposta 2012 in misura proporzionale del 2 per mille annuo del valore delle attività finanziarie stesse (per il 2013 era l'1,5 per mille). L’art. 9 della Legge Europea bis 2013 ha modificato l’art. 19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011, restringendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE, infatti con effetto dal periodo d'imposta 2014, ora l'imposta non si applica più indistintamente su tutte le attività finanziarie, ma si applica solo ai prodotti finanziari. Pertanto dovrà intendersi in parte superata la lista delle attività finanziarie estere assoggettabili a IVAFE contenuta nella C.M. 28/E/2012. A seguito di tale modifica normativa, l’IVAFE non è più dovuta sulla detenzione da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di partecipazioni in società estere, nonché sulla detenzione all’estero di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Si può optare per la cedolare secca se si affitta una stanza?

Si può optare per la cedolare secca se si affitta una stanza? E’ possibile optare per il regime della cedolare secca anche nel caso in cui venga affittata solo una stanza dell’immobile? Il punto al 2016. Il regime della cedolare secca è una tassazione alternativa all'irpef, alle addizionali, all'imposta di bollo e all'imposta di registro. Tale regime si realizza con il pagamento di un imposta sostitutiva con aliquota pari al 10% o al 21% a seconda dei casi. In questo articolo rispondiamo alla domanda sulla possibilità di usufruire di questo regime affittando una sola stanza; mentre per sapere tutto sulla cedolare secca (aliquota, immobili che ne possono usufruire e durata dell'opzione) ti rimandiamo alla lettura dell'articolo: Cos'è la cedolare secca per i canoni di affitto? Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 26/2011), è possibile optare per il regime della cedolare secca sui canoni di affitto anche quando la locazione riguardi solo una porzione dell'immobile (come ad esempio una stanza). Attenzione: se sono locate con diversi contratti più porzioni di un’unità abitativa con un’unica rendita (per esempio, si affittano più stanze della stessa abitazione) tutti i redditi di locazione devono essere tassati allo stesso modo. Quindi, la scelta per l’applicazione della cedolare secca per un contratto di locazione di una camera obbliga il locatore all’esercizio dell’opzione anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione delle altre stanze. Per completare la risposta al quesito, si riporta l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia: Sono stipulati più contratti di locazione di porzioni di un’unità abitativa con studenti universitari: porzione A, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio 2012; porzione A, nuovo contratto di durata 1° settembre - 30 novembre 2012; porzione B, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 2012. L’esercizio dell’opzione per la cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all’esercizio dell’opzione anche per la porzione B. Successivamente, in sede di registrazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca.

Come si sceglie di aderire alla cedolare secca per il 2016?

Cosa si deve fare per scegliere e comunicare all'inquilino il regime della cedolare secca? E se il contratto dura meno di 30 giorni? Il punto al 2016 La “cedolare secca” è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che può essere scelta dal locatore se sussistono certe condizioni. In questo articolo trattiamo solo della scelta della cedolare secca e delle comunicazioni che questa decisione comporta. Per sapere cosa sia la cedolare secca, l'aliquota in corso e gli immobili che possono usufruirne leggi l'articolo: cos'è la cedolare secca per i canoni di affitto? L’opzione può essere esercitata: alla registrazione del contratto, nelle annualità successive, nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro,cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione. Anche in questo caso, l’opzione va esercitata nel termine previsto per il versamento dell’im posta di registro, cioè entro 30 giorni dalla proroga. È richiesta una comunicazione preventiva all’inquilino, con lettera raccomandata (non è ritenuta corretta la consegna a mano, nemmeno se sottoscritta) a pena di inefficacia dell’opzione stessa. Lo scopo della comunicazione è informare il conduttore che il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, anche se contrattualmente previsto, compreso quello derivante dalla variazione ISTAT. Attenzione: per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

Chi può scegliere la cedolare secca?

Chi può scegliere la cedolare secca? I locatari, gli inquilini, gli immobili: tutte le condizioni per capire chi può optare per la tassazione con cedolare secca. Facciamo il punto al 2016. Nell'individuare chi può usufruire della cedolare secca è necessario considerare tre aspetti: quali sono i locatari che possono optare per la cedolare; quali sono gli inquilini coinvolti dalla cedolare secca quali sono gli immobili su cui si può applicare la cedolare secca. Vediamo tutti gli aspetti in questo approfondimento. I locatari che possono optare per la cedolare secca Possono decidere di optare per la cedolare secca esclusivamente le persone fisiche che concedono in locazione immobili ad uso abitativo, mentre sono escluse le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio d’impresa, arti e professioni. Quindi la cedolare puo' essere scelta: da persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa, arte o professione e concedono in locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente o successivamente purchè nell'atto di locazione delle pertinenze sia indicato il vincolo pertinenziale con l'abitazione; per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni (Decreto Legge 47/2014). La cedolare non puo' essere scelta da: società di persone, società di capitali, imprenditori e lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti, essendo irrilevante la circostanza che l’immobile sia utilizzato dal dipendente per finalità abitative. Gli inquilini coinvolti dalla cedolare secca Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. Occorre precisare che per l'inquilino ci sono alcuni vantaggi: 1. per tutta la durata dell'opzione della cedolare secca non è possibile aggiornare il canone di locazione (inclusa la variazione accertata dall’Istat), anche se l'aggiornamento è previsto nel contratto. 2. dal momento che non vengono più pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, l'inquilino evita la prassi di sostenere metà di queste imposte. Solitamente infatti vengono sostenute al 50% tra le parti, salvo diverse previsioni contrattuali. Gli immobili su cui si può esercitare la cedolare Gli immobili che possono usufruire della cedolare secca solo quelli locati a fini abitativi appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 uffici o studi privati) e quelle per le quali è stata presentata domanda di accatastamento in una di queste categorie. Attenzione: anche se appartenenti ad una categoria catastale su cui è possibile scegliere la cedolare secca, sono comunque esclusi gli immobili locati ad uso ufficio o promiscuo, anche nel caso di sublocazione.

Qual è l'aliquota della cedolare secca?

Qual è l'aliquota della cedolare secca? Le aliquote della cedolare secca sono diverse in relazione ai diversi tipi di contratto e ai soggetti coinvolti. Facciamo il punto al 2016. La cedolare secca è un regime opzionale che consente alle persone fisiche di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi (e relative pertinenze) un'imposta sostitutiva al posto : dell'IRPEF e delle relative addizionali; dell'imposta di registro; dell'imposta di bollo. Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e pertanto su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili. Il reddito percepito deve essere tuttavia compreso nel reddito complessivo ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (come per esempio la determinazione dell’Isee).